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Puglia: accolto il ricorso contro l’obbligo di corsi per Certificatori Energetici
Il TAR di Bari ha accolto il ricorso degli ingegneri pugliesi contro l'obbligo dei corsi per diventare Certificatori Energetici.
Il ricorso degli ingegneri pugliesi, analogamente a quello dei colleghi marchigiani, sostiene che la Regione, istituendo dei corsi e un albo regionale a cui iscriversi, ha creato una nuova professione arrogandosi una competenza legislativa esclusivamente statale (D.Lgs. 30/2006 art. 4, comma 2).
Una sentenza che farà storia e che farà discutere. La Regione Puglia, infatti, si è limitata a ripercorrere il cammino che altre Regioni prima di lei avevano intrapreso senza incontrare alcuna difficoltà, prima tra tutte la Lombardia nel 2007. Possibile che ci si sia accorti solo ora dell'incostituzionalità di simili provvedimenti? Chi rimborserà tutti quei professionisti (ingegneri, ma anche architetti, geometri, periti, ecc.) che hanno dovuto pagare dei corsi (perchè costretti) per diventare Certificatori Energetici? Che cosa succederà nelle altre Regioni che hanno legiferato in materia di Certificazione Energetica degli edifici?
L'unica eccezione nel panorama regionale italiano è costituita dalla Regione Toscana che, pur avendo legiferato in materia, non ha previsto l'istituzione di un albo regionale a cui iscriversi e, di conseguenza, l'obbligo di seguire dei corsi per accreditarsi.
L'unica vera soluzione del problema è rappresentata dal terzo Decreto Attuativo (ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. c D.Lgs. 192/2005) che dovrebbe finalmente fare chiarezza sulla figura del Certificatore Energetico ma che tarda ad arrivare.
Riportiamo un brano conclusivo della Sentenza depositata l'11 giugno 2010:
"In conclusione, seppure in base all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 le disposizioni di cui all’allegato III del dlgs n. 115 si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, rimane fermo che la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal suddetto allegato III, né, in forza della menzionata giurisprudenza costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, come viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore (i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali) riservato alla competenza legislativa statale in base all’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 ed alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure nell’ambito di una materia (disciplina delle “professioni”) di competenza concorrente Stato/Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.”
(articolo tratto da www.certenergy.it)








