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Basta la DIA per impianti fino a 1MW

Il 12 maggio, il Senato ha dato l’approvazione definitiva alla Legge Comunitaria 2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea), adeguando l’ordinamento nazionale alla direttiva comunitaria in materia di energia e semplificando così le procedure a sostegno delle energie alternative.

In particolare, l'art. 17, comma d), stabilisce che il Governo è tenuto a “semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a)”.

Questo significa che  tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza fino a 1 MW potranno essere realizzati con la sola DIA (Denuncia d’Inizio Attività), sempre tenendo conto della pianificazione del territorio, delle caratteristiche tipologiche degli impianti e dei siti d’installazione.

In Friuli Venezia Giulia, tuttavia, non ci sarà una deregulation totale perchè altre norme (come quelle urbanistiche di competenza regionale) continueranno a condizionare l'approvazione degli impianti.